| Premessa Valutazioni |
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VALUTAZIONE Uno dei compiti specifici della Scuola è rappresentato dalla valutazione degli apprendimenti, del comportamento, e degli esiti del processo di formazione. Con la reintroduzione del voto, al posto del giudizio, del voto in condotta, del voto nelle competenze acquisite, espressi in decimi, anche nella scuola del primo ciclo di istruzione, la Scuola ed ogni Docente hanno dovuto ripensare alle modalità di valutazione e di comunicazione agli alunni ed alle famiglie, che vada oltre la pseudo- chiarezza del numero e che consegua quegli obiettivi di “efficacia” e di “trasparenza” che rappresentano il filo conduttore del nostro lavoro. Il nostro Collegio Docenti ha intrapreso pertanto un percorso di studio e di revisione dei criteri di valutazione per rispondere propriamente a questa esigenza, poiché è convinto che il voto non possa essere la mera trasposizione del giudizio in un semplice numero, anche per la soppressione del giudizio globale, almeno per la secondaria. Le scelte del Collegio docenti del nostro Istituto sono così esplicitate:
0-49% = 4 50-59% = 5 60-69% = 6 70-79% = 7 80-89% = 8 90-95% = 9 96-100% = 10
A) Ambito personale
B) Ambito sociale
C) Comportamento verso l’ambiente
Attribuzione del voto in condotta
La valutazione del comportamento degli alunni è espressa: nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione; nella scuola secondaria di primo grado, con voto numerico espresso collegialmente in decimi. La valutazione di Cittadinanza e Costituzione non è riferita al comportamento, ma riguarda sia l’acquisizione di conoscenze relative alle norme che regolano i rapporti civili che la maturazione di atteggiamenti socialmente positivi per l’individuo e utili alla comunità. E’ affidata al docente di materie letterarie ma ad essa concorrono tutti i docenti del consiglio. La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica è espressa senza attribuzione di voto numerico. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI: dal DPR n. 122 del 22 Giugno 2009-art.19 “ I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all’obbligo d’istruzione…,sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani” facendo riferimento al PEP (Piano Educativo Personalizzato) e relativamente alle tabelle valutative predisposte in base al livello della conoscenza della lingua italiana. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DIFFICOLTA’ SPECIFICA DI APPRENDIMENTO Dal D.P.R. n.122 del 22 Giugno 2009-art.10 “per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento adeguatamente certificate,la valutazione e la verifica degli apprendimenti …devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali fini; a tali fini…sono adottati…gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. Esame di stato
L’ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di studi avviene con l’accertamento della frequenza dei ¾ del monte ore annuale e con l’attribuzione di una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. Il giudizio di idoneità è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso dell’alunno compiuto nella scuola secondaria di primo grado. Alla valutazione conclusiva dell’esame, oltre al giudizio di idoneità e alle valutazioni delle prove scritte di italiano, matematica, lingue straniere, e del colloquio pluridisciplinare, concorre l’esito della prova nazionale (prova INVALSI), introdotta già dall’anno scolastico 2007/08. Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi. Ai candidati con il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione all’unanimità. |
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